Decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99
Gazzetta Ufficiale n° 94, del 22 aprile 2004
Art.5:
"E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".
Commento
Il fatto che tale definizione sia stata inserita nel contesto di un provvedimento che integra e completa il quadro normativo con cui individuare "soggetti e attività" destinati a modernizzare l'agricoltura, evidenzia la volontà del legislatore, non solo di attribuire all'attività agromeccanica un preciso ruolo per il conseguimento del suddetto fine, ma anche di sottolinearne la stretta connessione con lo stesso settore primario.
Sul piano strettamente interpretativo, la definizione, di cui sopra, oltre ad individuare, in maniera compiuta, l'ambito operativo, in cui si esplica l'attività agromeccanica, crea le premesse giuridiche per eliminare ogni dubbio circa la possibilità, per le imprese che esercitano tale attività, di effettuare anche una delle fasi terminali delle varie filiere produttive, ovvero quella del "conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione" a condizione che la fase del trasporto dei prodotti agricoli sia eseguita "dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".